VERTENZA DEI LAVORATORI DEI CONSORZI DI BACINO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI BENEVENTO
LA USB RITIENE ILLEGITTIME LE PROCEDURE DI LIECENZIAMENTO COLLETTIVO AVVIATE DAL COMMISSARIO LIQUIDATORI DEL CONSORZIO BN1
La USB, che ha partecipato alla riunione convocata presso l’ORMEL - Assessorato al Lavoro – della Regione Campania, ordine alle procedure di licenziamento collettivo – ex art. 4 legge 223/91 - avviate dal Commissario Liquidatore - Carmine Cossiga - del Consorzio di Bacino per la raccolta differenziata BN1, ha ritenuto di rappresentare, suffragato da atti e da norme legislativa, che tali procedure avviate sono da ritenersi illegittime ed infondate per due ordini di motivi.
In primo luogo è stato evidenziato che le procedure, così come avviate, rientrano nella sfera e nell’annovero della legislazione che si applica nell’ordinamento privatistico e non già a quello del pubblico seppur natura giuridica dei Consorzi di Bacino e per esso i lavoratori laddove risultano essere Pubblici. Per cui nel caso dei lavoratori dei Consorzi di benevento i quali, per gli ormai noti motivi, sono senza lavoro e senza stipendi sin dal 2010, la norma di riferimento prevede che si deve far ricorso alle procedure di mobilità verso altri Enti Pubblici e non già nell’attivazione di procedure di licenziamento con il ricorso agli ammortizzatori sociali – Cassa Integrazione Guadagni e/o altre indennità.
La tesi sostenuta da USB sta nel fatto che i Consorzi di Bacino furono costituiti obbligatoriamente per gli effetti ed ai sensi della legge Regionale Campania 10/93, emanata in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 142/90 articolo 25, comma 7, definendoli quali consorzi intercomunali obbligatori e fu affidato loro la gestione di tutti gli impianti in precedenza dai privati senza, però, assumerne il personale che vi operava poiché stantela natura Pubblica dei Consorzi gli stessi, al fine del reclutamento di personale, necessitava bandire dei pubblici concorsi.
Con la promulgazione del Decreto Legge n. 510 del 1° ottobre 1996, come convertito nella legge 608/96, si diete avvio alle procedure di reclutamento del personale occorrente per la funzionalità dei Consorzi stessi per cui fu previsto, a suo tempo, che il personale già in attività lavorative presso le discariche private, in deroga alla normativa vigente in materia di avviamento al lavoro per accedere al lavoro Pubblico, veniva avviato a selezione e successivamente assunto dai Consorzi con il contratto Enti Locali.
Nell’anno 1999 con le Ordinanze del Commissario di Governo all’Emergenza rifiuti nn. 1 e 2, pubblicate sul BURC n. 40 del 28 giugno 1999, in ottemperanza a quanto disposto dall’O.P.C.M. 2948/99, nei 18 Consorzi furono assunti altri 2000 lavoratori, previo bando di selezione pubblica ed emanazione di apposita graduatoria regionale.
I candidati dovettero produrre la certificazione di idoneità per l’accesso al pubblico impiego e fu applicata la stessa procedura contrattuale degli altri dipendenti dei Consorzi, assunti con le modalità sopra descritte.
Stante a queste semplici implicazioni di legge ne discende, ovviamente, la natura Pubblica dei Consorzi e dei Lavoratori, tanto conto del fatto ulteriore che i Commissari Liquidatori NON sono stai nominati da Giudici , così come avviene nel privato allorquando si deve liquidare un’azienda, bensì nominati in base a specifica norma di legge – Art 11e 12 legge 26/2010 - e per di più dal Presidente della Provincia, asserendo dunque natura pubblica dei Consorzi.
In secondo luogo è stato osservato dell’illegittimità della procedura adottata che è stata basata rispetto a motivazioni NON, certamente, ascrivibile ai lavoratori attesa la perdita delle attività da sempre in capo ai consorzi.
Difatti dal 2010 – ovvero dalla fine dell’Emergenza rifiuti in Campania sancita con D.leg 195 del 2009, come modificato nella legge 26/2010 -, si è verificata la totale rinuncia nell’espletare le attività correlate al ciclo integrato dei rifiuti – raccolta differenziata, gestione e smaltimento rifiuti, e così via – da parte di Consorzi OBBLIGATORI PER LEGGE e questo è da addebitare solo ed esclusivamente ai Commissari liquidatori ed al Presidente della Provincia che per inerzia e/o per incapacità organizzative in capo agli stessi come per legge, hanno assistito supinamente alla graduale abdicazione delle proprie funzioni permettendo che i Comuni, obbligatori anch’essi per legge, di NON servirsi più delle attività già capo Consorzi e di auto organizzarsi violando, così, la legge.
Tutto questo d’altro canto si è realizzato solo ed esclusivamente per i Lavoratori dei Consorzi di Bacino di Benevento e NON già per i lavoratori dei Consorzi della campania.
La violazione delle norme sopra descritte porterebbe ad ipotizzare una continuità dello stato di emergenza rifiuti in campania seppur con il D.Lgs 195/2009 si sancito la fine della fase emergenziale.
Difatti NON sono state mai attuati i contenuti di cui agli artt. 11,12 e 13 della legge ora menzionata se non per nominare, da parte dei Presidenti delle Province con i poteri di cui all’articolo 11, comma 1, i Commissari liquidatori, cosa questa avvenuta celermente così come lo imponeva la legge stessa.
I predetti commissari liquidatori, nominanti per decreto da parte dei Presidenti delle Province, ovvero i Commissari Liquidatori dei consorzi di bacino BN1, 2 e 3 di benevento, NON hanno messo in atto quanto disposto nello stesso articolo 12 del d.lgs 195/2009, come modificato nella legge 26/2010, laddove al comma 1 statuisce:
“Per la sollecita riscossione da parte dei Consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei comuni, e' autorizzata la conclusione tra le parti di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti. Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 32-bis della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i Presidenti delle province della regione Campania, con i poteri di cui all'articolo 11, comma 1, nominano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione. Al soggetto liquidatore sono, altresi', conferiti compiti di gestione in via ordinaria dei Consorzi e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province, anche per il tramite delle societa' provinciali, nelle attribuzioni di legge, con conseguente cessazione degli organi di indirizzo amministrativo e gestionale dei Consorzi stessi”.
Nonostante tale palese e netta violazione delle norme legislative il Commissario Liquidatore del Consorzio BN1 che ha avviato le procedure di licenziamento collettivo calpestando, per di più, ogni diritto dei lavoratori sancito finanche da Sentenze e pronunciamenti da parte dei Tribunali del Lavoro, Tribunali Amministrativi Regionali, sentenze del Consiglio di Stato, Sentenze della Corte dei Conti, le quali peraltro enunciavano, chiaramente, il ripristino con l’immediata ripresa delle attività lavorative, condannando il Consorzio al pagamento immediato delle retribuzioni tenuto conto dell’illegittima sospensione delle attività lavorative.
La USB che ha espressamente e formalmente manifestato la propria posizione anche rispetto alla mancata applicazione delle Sentenze emesse inerenti le drammatiche criticità che attualmente stanno interessando i lavoratori dei consorzi di benevento, si è riservata di denunciare, nelle sedi opportune e competenti, i responsabili Istituzionali che hanno determinato questo stato di cose lasciando 124 lavoratori e le loro famiglie sul lastrico e nel baratro di un sistema ch ha visto affossare ogni norma di legge e tutti i pronunciamenti e le Sentenze intervenute.